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Notti di San Giovanni 2012

Carissimo,
ancora una volta “Le Notti di San Giovanni” ti terranno compagnia durante le serate estive per darti l’opportunità di trascorrere dei momenti piacevoli con la cultura e lo spettacolo di qualità.
La rassegna è stata quest'anno rinnovata e arricchita, non solo per rendere ancor più gradevole il tempo che trascorreremo insieme nella splendida cornice del giardino di Villa Cleopazzo, ma, anche, per costituire presupposto per la crescita economica della città.

“Le Notti di San Giovanni” non sono una semplice sequenza di spettacoli ma cercano attraverso “un percorso di eventi” di coniugare la valorizzazione delle risorse culturali del territorio con la promozione dell’economia locale. A calcare la scena, infatti, non sono solo artisti di fama locale e nazionale ma anche l’immagina della città che, attraverso le sua tante attività commerciali e produttive, offre allo spettatore l’immagine migliore di se, durante “Le notti di San Giovanni”, Villa Cleopazzo diventa la vetrina stupenda in cui non solo Squinzano, ma tutto il Nord Salento mette in mostra ciò che di meglio ha.

I Turisti, che soggiornano nelle nostre marine, e semplici spettatori, provenienti da tutta la terra d'Otranto (province LE, BR TA) hanno, prima e dopo gli spettacoli, la possibilità di degustare l'enogastronomia locale, fare shopping, o prendere, anche, un semplice caffè, un gelato o un aperitivo.
La rassegna costituisce un'occasione da non perdere sia per coloro che vengono a visitare d'estate la nostra terra per scoprirne le bellezze paesaggistiche ed artistiche, sia per chi non va in vacanza fuori ed ha voglia di trascorrere le serate estive in compagnia di amici prima di gustare gli incomparabili sapori che la cucina salentina offre.

Nel ringraziare tutte le attività produttive e commerciali che hanno contribuito economicamente alla riuscita della manifestazione ti auguro una buona visione ed un buon divertimento

Claudio Taurino
Assessore al Turismo
Città di Squinzano


 
Agevolazioni per l'agricoltura

AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURATERMINI E MODALITA' PER L'ACCATASTAMETNO DEI FABBRICATI RURALI
Aventi natura meramente strumentale e non di mera abitazione

Il Decreto Sviluppo (D.M. 14.09.2011) ha dato la possibilità di richiedere il riconoscimento della ruralità da parte di tutti i titolari di immobili accatastati in categorie differenti dalla A/6 o dalla D./10: la richiesta di variazione catastale è fondamentale per l’attribuzione dei benefici fiscali ai fini delle Imposte sui redditi, dell’Ici e della futura IMU.

Infatti, entro e non oltre, il 30 giugno 2012 (termine prorogato rispetto al prefissato 31 marzo 2012), e senza sanzione aggiuntiva, chi ne abbia interesse, può presentare una domanda di variazione di classamento  per i fabbricati di proprietà, per i quali vuol far riconoscere il requisito della ruralità; i vantaggi fiscali sono:

  • ai fini dell’IRPEF, l’assoggettamento del solo terreno su cui lo stesso insiste;
  • ai fini dell’ICI (Sino al 2011), l’esenzione totale dell’imposta;
  • ai fini della successione e della donazione esenzione dalle imposte indirette;
  • ai fini dell’IMU (a partire dal 2012), l’assoggettamento ad aliquota agevolata.

La domanda deve essere presentata mediante il modello contenuto del D.M. 14.09.2011, accompagnato da un’autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti ai fini dell’art. 9 del D.L. 557/93, anche per i 5 anni precedenti continuativi.

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Agevolazioni ed Esenzioni ICI/IMU

L'Assessorato al Bilancio ed ai Tributi della Città di Squinzano ritiene doveroso fornire ampia diffusione ad agevolazioni ed esenzioni in materia di ICI (oggi IMU) - Imposta Comunale sugli Immobili - previste dalla normativa e dalle disposizioni regomalemntari vigenti

 

I.C.I. - D. Lgs. n° 504/92

Art. 7

Esenzioni.

Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province,nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti

enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitari e pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita' predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

 

Art. 8

Riduzioni e detrazioni dell'imposta.

1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità é accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Dal 2007 la dimora è sostituita dalla residenza)

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

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Agevolazioni ed Esenzioni TARSU

L'Assessorato al Bilancio ed ai Tributi della Città di Squinzano rietiene doveroso fornire la massima diffusione su "agevolazioni ed esenzioni"  previste dalla normativa e dalle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni  per il pagamento della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU

 

TA.R.S.U. - D. Lgs. n° 507/93

Art. 62.

Esclusioni (2).

  1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
  2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
  3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.
  4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
  5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 66.

Tariffe per particolari condizioni di uso (2).

  1. [ABROGATO] (9).
  2. [ABROGATO] (10).
  3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
    1. abitazioni con unico occupante;
    2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
    3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

 

  1. La tariffa unitaria può essere ridotta:
    1. di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
    2. di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

 

  1. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
  2. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.

Art. 67.

Agevolazioni (2).

  1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.
  2. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3.
  3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta

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